3^ Lezione: Sede giuridica della persona.

Molti rapporti giuridici, che fanno capo alla persona, sono in relazione con la sua sede, cioè con il luogo dove essa vive o svolge la sua attività. L’Ordinamento Giuridico prende in considerazione tre specie di sedi: il luogo dove la persona svolge i suoi affari (domicilio), quello dove vive abitualmente (residenza) ed, eventualmente, quello dove soggiorna temporaneamente (dimora).

La differenza fra residenza e domicilio non è chiara a tutti. Il Legislatore Italiano ha spiegato le nozioni di residenza e domicilio nel Codice Civile al Libro I “Delle Persone e della Famiglia” al Titolo III e precisamente agli art. 43 e 44.

1) IL DOMICILIO di una persona è nel luogo in cui essa ha la sede principale dei suoi affari e interessi (articolo 43 C.C.). Chiamasi volontario quando è stabilito liberamente dall’individuo; legale (o necessario) quando viene stabilito dalla legge: il minore non emancipato ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del genitore con il quale convive, se i genitori sono separati o divorziati, o quello del tutore; l’interdetto ha il domicilio nel luogo di residenza del tutore (articolo 45 C.C.).

Questo è il domicilio generale. Ma vi è anche un domicilio speciale (o elettivo), scelto, cioè, limitatamente a certi atti od affari (ad es. presso lo studio di un notaio o di un avvocato).

Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto (articolo 47 C.C.).o.

Un esempio chiarirà il concetto: si pensi alla necessità di iniziare una causa. Solitamente nel mandato che si firma per farsi rappresentare dall’avvocato, vi è anche l’elezione di domicilio presso il suo studio per la ricezione di tutte le comunicazioni inerenti quel procedimento.

La persona, in questo modo, rende noto alle altre parti interessate (controparte, giudice e sua cancelleria, ecc.) che per quell’affare il suo domicilio è eletto presso il domicilio dell’avvocato o del notaio.

Solitamente l’elezione ha validità fino alla conclusione dell’affare o comunque fino a nuova comunicazione nei casi di rapporti a tempo indeterminato (si pensi al proprietario di un appartamento in condominio), con l’obbligo di comunicazione della sua variazione.

Altro esempio: Art.1182 C.C. Luogo dell’adempimento: “L’obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza dell’obbligazione”.

Ricapitolando:

Hai domicilio nel luogo in cui trascorri la maggior parte del tuo tempo, lavorandoci, studiandoci ed eventualmente abitandoci. Puoi quindi avere domicilio in un posto diverso da quello in cui hai la residenza.
Puoi variare domicilio senza doverne dare comunicazione a nessuno. Se invece tu  trasferisci il tuo domicilio all’interno del Comune nel quale hai già la residenza (facendo quello che in termini “tecnici” si chiama “cambiamento di indirizzo”: in questo caso devi avvisare l’ufficio anagrafe).

 

DOMICILIO FISCALE

Da non confondere con il semplice domicilio, il domicilio fiscale è il posto in cui si è scelto di pagare le imposte e le tasse. Si può quindi, avere domicilio fiscale in un Comune diverso da quello dove si ha il domicilio o la residenza
N.B.: la tassa sulla spazzatura è per così dire “intestata alla casa” e si paga solo nel Comune in cui è situata la casa stessa.
2) LA RESIDENZA è nel luogo in cui la persona dimora abitualmente (articolo 43 C.C.); essa è determinata dalla permanenza stabile (anche se non continua) in un dato luogo, con la volontà di fissare la propria abitazione (non si cambia residenza quando ci si reca in villeggiatura).

Il trasferimento di residenza è efficace di fronte ai terzi quando risulti da una doppia dichiarazione fatta al Comune da cui ci si allontana e a quella in cui ci si stabilisce.

Quando domicilio e residenza coincidono, il trasferimento di questa implica, per i terzi in buona fede, il trasferimento del primo, salvo diversa dichiarazione nella denunzia di trasferimento (articolo 44 C.C.).

Secondo la posizione su cui si è attestata la giurisprudenza, la residenza è costituita da due elementi:

  • uno oggettivo, la permanenza della persona in un determinato luogo;
  • uno soggettivo, la volontarietà di tale permanenza: la volontarietà è desumibile dalla condotta della persona.

In presenza dei suddetti elementi, sorge in capo all’interessato un diritto soggettivo alla residenza.

L’iscrizione nei registri anagrafici del Comune di residenza costituisce presupposto per beneficiare di molti diritti riconosciuti dallo Stato, ad es. il diritto di voto e il diritto all’assistenza sanitaria. Ciò rende il diritto alla residenza un diritto particolarmente importante.

Accade di frequente di avere la residenza in un Comune e abitare in un Comune diverso. Tipico è il caso dello studente universitario che mantiene la residenza nella casa dei genitori, ma vive tutta la settimana in una città diversa. Considera comunque che, se hai la residenza in un Comune, per la legge abiti in quel Comune: è qui che potrai votare, che potrai scegliere il medico di famiglia, che potrai iscrivere i tuoi figli nelle scuole o negli asili pubblici, ecc. Se vuoi cambiare residenza, lo devi comunicare all’ufficio anagrafe del Comune in cui vuoi trasferirti.

Senza tetto e senza fissa dimora

I cosiddetti senza tetto e senza fissa dimora non soddisfano l’elemento oggettivo della residenza (la permanenza in un luogo), tuttavia hanno il diritto alla residenza al fine di esercitare i propri diritti civili (voto) e sociali (servizi). La legge impone ai comuni di iscrivere entrambi all’anagrafe.

“Senza fissa dimora” è una persona che si sposta da un Comune ad un altro. A tal fine, egli può scegliere un comune di residenza (elezione della residenza anagrafica), dove beneficerà del diritto di voto e di quello all’assistenza sociale. Le persone senza fissa dimora sono iscritte all’anagrafe sotto un indirizzo fittizio (ad esempio via della casa comunale, via del Municipio, via Città di Bari).

A questo riguardo, un’ordinanza del Tribunale di Bologna ha stabilito che queste persone possono ottenere la residenza presso dormitori o centri di accoglienza. A Roma, su proposta della Comunità di Sant’Egidio, la giunta comunale ha emesso la delibera che permette ai senza fissa dimora di iscriversi ad un indirizzo fittizio, in via Modesta Valenti. L’iscrizione ad un indirizzo plausibile impedisce che tali persone siano identificate e discriminate.

 

3) LA DIMORA è nel luogo in cui la persona soggiorna temporaneamente; essa è occasionale ma presuppone sempre una certa permanenza in un luogo (la dimora è nell’albergo dove si trascorre la vacanza, non nella stazione dove ci si è fermata anche un’intera notte, per attendere il treno).

L’IMPORTANZA DELLA SEDE GIURIDICA

La sede della persona è giuridicamente

rilevante per molteplici aspetti.

In particolare determina il luogo in cui:

  • si apre la tutela per i minori (art. 343 C.C. : “Se entrambe i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la potestà genitoriale, si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e degli interessi del minore).
  • si apre la successione a causa di morte (art. 456 C.C. : “La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto”).
  •  viene dichiarato il fallimento dell’imprenditore commerciale (articolo 9 legge fallimentare):   -Il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove l’imprenditore ha la sede principale dell’impresa.

SEDE DELLE PERSONE GIURIDICHE: per le persone giuridiche, quando si parla di residenza o di domicilio, si ha riguardo al luogo in cui è stabilita la loro sede.

Distinguiamo la sede legale da quella effettiva.

La sede legale della persona giuridica cui si adatta meglio il concetto di domicilio e non di residenza,  risulta dall’atto costitutivo o dallo statuto, ed è pubblicata nel registro delle persone giuridiche tenuto presso le Prefetture.  L’iscrizione sul registro delle imprese vale come forma di pubblicità nei confronti dei terzi.

La sede effettiva è il luogo dove l’ente svolge le attività amministrative e di direzione. Sede legale e sede effettiva possono coincidere oppure no, tuttavia i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quella effettiva purché validamente notificata.

 ESERCITAZIONE PRATICA (1)

Individua il domicilio nelle diverse accezioni, la residenza e la dimora di Marco:

Marco è un tecnico informatico che esercita la propria attività a Bari.

Abita stabilmente ad Andria con la propria famiglia.

Paga le imposte e le tasse ad Andria;

Ha in corso un processo al Tribunale di Trani e si fa rappresentare in giudizio da un avvocato di Bari il cui studio si trova all’indirizzo: “via Dante n.4”.

Attualmente Marco si trova a Venezia per una vacanza di venti giorni.

ESERCITAZIONE PRATICA (2)

Individua il domicilio nei diversi casi elencati.

Maddalena ha 15 anni e vive felicemente con la sua famiglia  I suoi genitori vivono a Roma in Via De Rossi 44. Qual è i suo domicilio?

Marco è figlio di genitori separati. La madre vive a Vicenza in Via Dei Pini 4; il padre vive a Pesaro in Via Dori 6. Marco è affidato al padre. Qual è il suo domicilio?

Emma vive a Bari in Via Piave 5. A seguito della sentenza del giudice è stata dichiarata interdetta e affidata alla sorella che vive a Giovinazzo in via Fiore 65. Qual è il suo domicilio? Se invece la sentenza l’avesse dichiarata inabilitata quale sarebbe stato il suo domicilio?

 

 

 

 

 

 

2^ Lezione:”Le limitazioni alla capacità d’agire”

DIRITTO

LE LIMITAZIONI ALLA CAPACITA’ DI AGIRE

 

INCAPACI ASSOLUTI. Si distinguono in:

  • MINORI DI ETA’:

minori di età inferiore a 18 anni. Sono rappresentati dai genitori i quali esercitano sui figli minori la potestà genitoriale ossia il potere di agire in nome e per conto dello stesso e nel suo interesse. La potestà viene riconosciuta parimenti ad entrambi i genitori. I minori soggetti alla potestà dei loro genitori si trovano in una posizione di soggezione. La potestà sui figli può essere sottratta dal tribunale dei minori ai genitori che si dimostrano di non essere in grado di accudire adeguatamente i loro figli i quali saranno affidati alla tutela di un altro soggetto (parente – istituto) chiamato tutore. In assenza dei genitori il Tribunale affida i minori al tutore scelto per lo più fra un parente più prossimo (nonni per esempio) o in mancanza ad un Istituto.

  • INTERDETTI GIUDIZIALI:

sono tali i soggetti che sono affetti da grave infermità mentale da non consentire loro di poter adeguatamente accudire la propria persona ed i propri interessi economici. Tali soggetti vengono dichiarati interdetti solo in seguito ad una sentenza del giudice con la quale viene nominato un tutore, il quale si sostituirà in tutto alla persona dell’interdetto.

 

INCAPACI RELATIVI. Si distinguono in:

  • EMANCIPATI: sono definiti emancipati i minori che hanno compiuto 16 anni i quali vengono autorizzati dal Tribunale dei minori a contrarre matrimonio. L’autorizzazione viene rilasciata dal Tribunale dei minori solo dopo aver accertato un grado di maturità tale da ritenere che il minore sia sufficientemente capace di intendere e di volere. L’emancipato viene comunque affiancato da un curatore (di solito un parente prossimo), il quale lo assisterà nel compimento di atti di straordinaria amministrazione. Tuttavia se il Tribunale dei minori autorizza l’emancipato all’esercizio dell’impresa, l’emancipato acquista piena capacità di agire e non sarà affiancato da alcun curatore.

 

  • INABILITATI: l’inabilitato è quel soggetto dotato di una limita capacità di agire per varie cause: sordomutismo, prodigalità (vizio del gioco), alcolismo, tossicodipendenza. In tali casi, su istanza dei parenti stretti del soggetto in questione, il Tribunale pronuncia una sentenza con la quale dichiara il soggetto, inabilitato. Come conseguenza a tale provvedimento, l’inabilitato potrà svolgere da solo, gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione sarà assistito da un curatore scelto per lo più tra un parente.

1^ Lezione: Unità Didattica di Apprendimento : “I Soggetti di Diritto”

L’UDA  rivolta a studenti frequentanti la classe prima degli Istituti di Scuola Superiore, si esplica attraverso tre lezioni che spiegano:

  • la differenza fra persone fisiche e persone giuridiche
  • la capacità giuridica e la capacità d’agire
  • le limitazioni alla capacità d’agire
  • l’importanza della sede giuridica della persona

I SOGGETTI DI DIRITTO

I DESTINATARI DELLE NORME GIURIDICHE SONO:

  • LE PERSONE GIURIDICHE: enti o organizzazioni collettive che operano attraverso propri organi interni e’ quell’organismo unitario caratterizzato da una pluralita’ di individui e da un complesso di beni al quale viene riconosciuta dal diritto capacita’ di agire in vista di scopi leciti e determinati. elementi costitutivi per l’esistenza della  persona giuridica sono: una pluralita’ di persone, un patrimonio autonomo uno scopo lecito e determinato da perseguire.
  • LE PERSONE FISICHE: sinonimo di esseri umani. E’ una realtà concreta: ogni uomo è una persona fisica, centro di imputazione di diritti e di doveri, soggetto di rapporti giuridici.

Le persone fisiche hanno:

CAPACITA’ GIURIDICA: idoneità riconosciuta ad ogni soggetto di assumere la titolarità di diritti e anche doveri. tale capacità si acquista a partire dalla nascita.

 

CAPACITA’DI AGIRE: idoneità’ riconosciuta ad un soggetto di esercitare autonomamente e personalmente i propri diritti assumendosi anche i doveri.Tale capacità si acquista al compimento della maggiore età (18 anni), età in cui si presume che un soggetto abbia maturato la piena capacità’ di intendere e di volere (capacità’ naturale).

Benvenuti nel mio blog!

Sono Elisabetta Labbate, docente di Diritto ed Economia e nel rispetto della legalità e della propria libertà, il messaggio che voglio dare ai miei discenti è:

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Nel blog proporrò delle attività didattiche attinenti le discipline che insegno.

Le lezioni inserite si riferiscono ad un’Unità di Apprendimento relativa ai Programmi Ministeriali per alunni frequentanti la classe prima degli Istituti di Scuola Superiore.

Nell’auspicio che possano tornare utili ai miei visitatori, auguro a Tutti

BUONA PERMANENZA